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Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) ad eccezione dell’articolo sull’obbligo d’informazione prima del contratto. Negli ultimi anni, i Consigli federali hanno rielaborato la legge vigente. Scopo della revisione: proteggere meglio i clienti.
La LCA regola il rapporto tra gli assicuratori e i loro clienti. I punti chiave della revisione sono l’introduzione per gli assicuratori di un obbligo d’informazione e la nuova regolamentazione dell’obbligo di dichiarazione. Altre importanti novità riguardano la divisibilità dei premi e il trapasso. Le quattro modifiche hanno primariamente lo scopo di proteggere i clienti:
1. Informazioni complete da parte degli assicuratori
![]() La legge non esige una valanga d’informazioni…
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Prima della stipulazione del contratto, l’assicuratore deve fornire ai clienti informazioni sui principali contenuti del contratto, per esempio: di che cosa tratta l’assicurazione? Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? Qual è la durata del contratto? Inoltre, la protezione dei dati è ora ancorata anche nella LCA. Gli assicuratori dovranno pertanto dare in futuro maggiori informazioni anche sulla trattazione dei dati personali (art. 3 della LCA). Su decreto del Consiglio Federale questo articolo entrerà in vigore solo il 1. gennaio 2007, un anno dopo le altre modifiche della legge. Già oggi la Mobiliare dà ai suoi clienti ampie e complete informazioni. |
Le società d’assicurazione hanno così il tempo sufficiente per le necessarie modifiche.
2. Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione
Gli assicuratori sono tenuti a rispondere correttamente alle domande che i clienti pongono loro prima della stipulazione di un contratto assicurativo. Solo così gli assicuratori potranno valutare correttamente il rischio e il relativo premio.
Se un cliente ha fornito false indicazioni su fatti o elementi che comportano un rischio rilevante, l’assicuratore potrà avvalersi del diritto di disdetta. L’assicuratore non è inoltre tenuto a fornire alcuna prestazione in tutti quei sinistri che sono stati influenzati da fatti o elementi taciuti o indicati in modo errato all’atto della stipulazione del contratto. Finora questo requisito di causalità non era previsto (Articolo 6 della LCA).
3. Premio: dovuto finché il contratto è in vigore
Con la «divisibilità del premio», i clienti pagano ora il premio solo finché un contratto assicurativo è in vigore. Se questo viene rescisso anticipatamente, al cliente viene rimborsata la parte del premio che ha già pagato per la durata del contratto ancora in essere. Ma attenzione: se il cliente disdice un contratto entro un anno dalla data di stipulazione del contratto stesso, il premio non viene rimborsato. Questo vale anche per la cessazione del rischio in caso di danno totale (Articolo 24 della LCA).
4. Conseguenze in caso di cambiamento del proprietario
Se un oggetto assicurato cambia di proprietà, si parla di trapasso. Con l’entrata in vigore della revisione della LCA, in questi casi termina il relativo contratto d’assicurazione. Vi sono però due eccezioni nelle quali le assicurazioni restano in vigore e vengono trasferite all’acquirente:
Gli assicuratori adotteranno automaticamente le nuove regolamentazioni. I clienti non devono intraprendere alcuna azione. |
![]() …ma di dare ai clienti informazioni complete e precise sui principali contenuti del contratto.
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