Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) stabilisce le prestazioni assicurative per tutti i lavoratori. La legge disciplina la protezione assicurativa per infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.
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- Tutti i lavoratori impiegati in Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurati conformemente alla LAINF.
- Gli impiegati che lavorano almeno 8 ore la settimana presso un datore di lavoro sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. Gli impiegati che lavorano meno di 8 ore la settimana sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali
- Prestazioni assicurate: prestazioni di cura e rimborso delle spese per medici, medicinali, ricoveri ospedalieri nel reparto comune ecc., nonché prestazioni in caso di incapacità lavorativa e di guadagno o in caso di decesso
- Nell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF l'importo massimo del salario assicurato è limitato a CHF 126'000 (stato 2012). Le lacune assicurative possono essere colmate grazie al complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: quadro delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF e del complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- Per lavoratori autonomi e familiari impiegati nell'azienda senza retribuzione in contanti abbiamo soluzioni individuali in linea con le esigenze dei clienti.
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