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Generalagentur ZugZeughausgasse 2 · 6300 Zug · 041 729 72 72 · E-Mail     L'assicurazione più personalizzata della Svizzera

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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) stabilisce le prestazioni assicurative per tutti i lavoratori. La legge disciplina la protezione assicurativa per infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.

  • Le cose più importanti in breve

    • Tutti i lavoratori impiegati in Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurati conformemente alla LAINF.
    • Gli impiegati che lavorano almeno 8 ore la settimana presso un datore di lavoro sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. Gli impiegati che lavorano meno di 8 ore la settimana sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali
    • Prestazioni assicurate: prestazioni di cura e rimborso delle spese per medici, medicinali, ricoveri ospedalieri nel reparto comune ecc., nonché prestazioni in caso di incapacità lavorativa e di guadagno o in caso di decesso
    • Nell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF l'importo massimo del salario assicurato è limitato a CHF 126'000 (stato 2012). Le lacune assicurative possono essere colmate grazie al complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: quadro delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF e del complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
    • Per lavoratori autonomi e familiari impiegati nell'azienda senza retribuzione in contanti abbiamo soluzioni individuali in linea con le esigenze dei clienti.


      Prestazioni in caso di incapacità lavorativa in seguito a infortunio


      Prestazioni in caso di decesso in seguito a infortunio
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Quelle: http://www.mobi.ch